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L'amministrazione della giustizia, per motivi di carattere storico, è affidata a forensi, cioè a cittadini non sammarinesi. Unica eccezione sono i Giudici Conciliatori ovvero Giudici esclusivamente competenti in materia civile per cause il cui valore non superi i 25 milioni di lire.


Giudici civili sono: il Commissario della Legge (in Ia istanza; il Giudice delle Appellazioni Civili; il Consiglio dei XII quando le sentenze di I e di II grado non siano conformi;


Giudici penali sono: il Commissario della Legge inquirente (Giudice Istruttore), il Commissario della Legge decidente in primo grado; il Commissario della Legge Giudice dell'esecuzione penale e il Giudice delle Appellazioni per le cause penali.


L'ordinamento giudiziario sammarinese in materia penale prevede solo due gradi di giurisdizione.
Nei procedimenti penali gli interessi dello Stato sono rappresentati e tutelati dal Procuratore del Fisco.


 

 

 

L'insieme di tutti i Giudici Civili e Penali forma il Consiglio Giudiziario della giurisdizione ordinaria. Tale organismo, presieduto dal Deputato alla Giustizia, è organo di auto- governo della Magistratura.
L'amministrazione della giustizia amministrativa è affidata al Giudice Amministrativo di I grado; contro le sue sentenze è possibile ricorrere al Giudice Amministrativo d'appello.


Quando le sentenze di I e di II grado non siano conformi è possibile ricorrere in IIIa istanza al Consiglio dei XII.


Dal 1975 è entrato in vigore il nuovo Codice Penale; la materia civile è regolata dal Diritto Comune, dagli Statuti del 1600 e da successive leggi aggiuntive o modificatrici.


Particolarmente curata in questo ultimo quarantennio è stata la legislazione sociale.